Dalla Federazione

Accolto il ricorso del Montebello: va ai play-off con il Marola. altre decisioni assunte

La decisione del Gs di primo grado sulla gara Tezze – Montebello  era formalmente errata come avevamo scritto fin dal primo momento. Pertanto il Montebello torna a riavere i punti persi e domenica 13 scenderà in campo nei play-off contro il Marola.

Ricorso U.S.D. Montebello
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 89 del 26/4/2018 – Applicazione sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 Calcio Tezze – Montebello dell’11/4/2018; Ammenda di € 50,00; inibizione fino al 7/5/2018 dirigente accompagnatore Arguello Boris; squalifica una giornata giocatore Di Cristo Mario – Campionato di 1^ Categoria
L’U.S.D. Montebello ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra indicate assunte dal Giudice Sportivo Regionale con il Comunicato n. 89 del 26/4/2018 come segue :
“La soc. Calcio Tezze ha formalizzato il preannunciato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione alla gara del giocatore Di Cristo Mario (soc. Montebello) squalificato per una gara in recidività di ammonizioni come pubblicato in C.U. n. 83 del 11.04.2018.
La soc. Montebello non ha presentato proprie controdeduzioni.
Il G.S. verificato che il giocatore su richiamato è stato effettivamente impiegato fin dal primo minuto di gara; visto l’orientamento di questo ufficio, come già espresso in precedenti decisioni, che il comma 2 dell’art. 22 CGS debba essere interpretato in senso evolutivo, tenuto conto delle attuali modalità di pubblicazione dei comunicati per via informatica, per cui deve ritenersi conosciuto con presunzione assoluta dal giorno e dall’ora in cui il Comitato rende conoscibile il contenuto mediante trasmissione informatica, e che nel caso di specie essendo il comunicato trasmesso nel primo pomeriggio del giorno 11.04.2018, quindi anteriormente alla disputa della gara, avvenuta nel medesimo giorno alle ore 20.30, e che pertanto il giocatore non aveva titolo per prendere parte alla gara”.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale
preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Montebello;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
osservato, che – ad avviso di questa Corte – la lettera della norma non si presta all’interpretazione evolutiva suggerita dal Giudice Sportivo, dal momento che la decorrenza della sanzione (che prescinde dalla conoscenza della decisione da parte del diretto interessato, nonché dall’istante esatto della pubblicazione in rete) è e rimane, in ogni caso, il giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nel C.U.;
considerato che, alla luce di quanto sopra, la partecipazione del giocatore alla gara in epigrafe è legittima e quindi la gara medesima, sotto gli aspetti normativi, risulta regolare
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale
delibera
– di accogliere il ricorso presentato dalla Società Montebello;
– di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando l’incontro oggi preso in esame c.s. :
Calcio Tezze-Montebello 0-0;
– di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00;
– di annullare la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Arguello Boris;
– di annullare l’ulteriore giornata di squalifica a carico del giocatore Di Cristo Mario;
– essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

Accolto il ricorso dell’Alba Borgo Roma viene riscritta anche la classifica del girone A di Promozione. Sarà quindi il Croz Zai a giocare contro il Longare nei play-out.

Ricorso A.C.D. Alba Borgo Roma
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 89 del 26/4/2018 – Applicazione sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 Alba Borgo Roma-Croz Zai del 22-04-2018; Ammenda di € 50,00; inibizione fino al 7/5/2018 dirigente accompagnatore Caldana Fabio – Campionato di Promozione
L’A.C.D. Alba Borgo Roma ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra indicate assunte dal Giudice Sportivo Regionale con il Comunicato n. 89 del 26/4/2018 per i seguenti motivi :
“rilevato dal Rapporto Arbitrale che la soc. Alba Borgo Roma al 15′ del secondo tempo sostituiva uno dei tre giocatori cosiddetti “fuori quota” (n. 11 nato nel 1997) con giocatore di anno 1996, rimanendo senza uno dei tre prescritti giocatori fino al 44′ del secondo tempo (ingresso in campo del giocatore n. 17 anno 1997);
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale
preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Alba Borgo Roma;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
preso atto che l’arbitro ha fatto pervenire un supplemento di rapporto con il quale ha chiarito che il giocatore Ciocca Antonio (n. 4 Alba Borgo Roma – nato il 27/1/ 1984) è stato sostituito con il compagno di squadra Leonardi Manuel (n. 17 – nato il 27/11/1997) al 1° del secondo tempo e non al 44’ del secondo tempo come precedentemente indicato;
constatato che in base al predetto documento è risultata la regolarità della gara avendo la Società ricorrente osservato le norme che regolano la partecipazione dei giocatori in relazione all’età, collegata al Campionato di Promozione, gara che va quindi omologata con il risultato acquisito in campo
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale
delibera
– di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Alba Borgo Roma;
– di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara e di omologare la stessa con il risultato acquisito in campo c.s. : Alba Borgo Roma – Croz Zai 1 – 1;
– di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00;
– di annullare la sanzione della inibizione fino al 7/5/2018 a carico del dirigente accompagnatore Caldana Fabio;
– essendo il ricorso accolto, non è dovuta la tassa reclamo.

Il terzo caso riguarda il girone B di prima categoria con l’accoglimento del ricorso del Pozzo che raggiunge il Lonigo a quota 27, riduce il distacco dal Boys Buttapedra che quindi dovrà giocare i play-out  con il Lonigo mentre Bevilacqua incrocerà proprio il Pozzo.

Ricorso A.S.D. Pozzo
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 89 del 26/4/2018 – Applicazione sanzione sportiva perdita della gara Pozzo-Nogara del 22-04-2018 per 0-3 + 1 punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 50,00; inibizione fino al 7/5/2018 dirigente accompagnatore Marana Claudio – Campionato di 1^ Categoria
L’A.C.D. Pozzo ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra indicate assunte dal Giudice Sportivo Regionale con il Comunicato n. 89 del 26/4/2018 per i seguenti motivi :
“rilevato dal Rapporto Arbitrale che la soc. Pozzo al 20′ del secondo tempo sostituiva l’unico giocatore nato dopo l’1.1.1997 schierato in campo con giocatore di annata precedente, pertanto rimaneva senza il prescritto “giovane” schierato in campo fino al 30′ del medesimo tempo”;
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale
preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Pozzo;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
preso atto che l’arbitro ha fatto pervenire un supplemento di rapporto con il quale ha chiarito che il giocatore sostituito al 20’ del secondo tempo deve identificarsi nel calciatore n. 8 Bogoni Filippo (nato nel 1984) e non il n. 3 Ceriani Filippo (nato ii 29/8/1997) che risulta essere rimasto in campo per tutta la durata della gara;
constatato che in base al predetto documento è risultata la regolarità della gara e l’osservanza, da parte della Società Pozzo, delle norme che regolano la partecipazione dei calciatori in relazione all’età collegate al Campionato di 1^ Categoria, che deve essere quindi omologata con il risultato acquisito in campo
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale
delibera
– di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.C. Pozzo;
– di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara e di omologare la stessa con il risultato acquisito in campo c.s. : Pozzo – Nogara 1 – 2;
– di annullare la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica;
– di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00;
– di annullare la sanzione della inibizione fino al 7/5/2018 a carico del dirigente accompagnatore Marana Claudio;
– essendo il ricorso accolto, non è dovuta la tassa reclamo.

 

Sull'Autore

Federico Formisano