Redazionali

Quando il Gs prende fischi per fiaschi. I provvedimenti di questa settimana

giudice
Scritto da Federico Formisano

Egregio signor Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto: lei ha mai sentito parlare del principio dell‘effettività, ovvero del fatto che l’Organo giudicante deve valutare l’effettiva influenza di un errore arbitrale, anche se ammesso, sul regolare svolgimento della gara ?

Nel caso Malo – Olimpica Dossobuono lei ha ignorato questa norma elementare commettendo un errore piuttosto evidente.  Personalmente evitando di essere sconfessato dal giudice di secondo grado le consiglierei di assumere un provvedimento in autotutela di riforma della sua decisione. (in calce la decisione del giudice sportivo e le nostre valutazioni)

Federico Formisano

Eccellenza

Due giornate: Volpe Alessandro (Football Valbrenta)

una giornata: Caradonna Matteo(Arcella) Gallonetto Gianluca (Football Valbrenta) Ferrarese Nicola (San Martino Speme) Parpajola Guido (Borgoricco) Mietto Vittorio (Calidonense) Polato Matteo (Pozzonovo) Castagna Alberto (S.Giovanni Lupatoto)

Promozione

Tre giornate: Fedele Thomas (Calcio Tezze)

Una giornata Carrassi Marco (Chiampo), Moresco Giacomo (Longare Castegnero) Broccardo Christian e Toniollo Nikolas (Summania) Asiamah Augustine (Virtus Cornedo) Lazzarotto Domenico (Rosà) ;

Prima Categoria

Due giornate: Scapocchin Nicola (Ardisci e Spera)

Una giornata Bortoli Marco (Alto Astico Cogollo) Agliano Mario e Duzel Petar (Ardisci e Spera) Trevisan Manuel (Campetra) Fasolo Marco (Due Monti) Barbieri Carlo (Dueville Calcio A.S.D.) Zanchin Federico (Fontanivese S.Giorgio) Zebele Alessandro e  Salerno Giacomo (Le Torri Bertesina) Farinello Andrea  (Sovizzo Calcio) Piazza Adam (Stanga Vi Est) Rigon Fabio (Union R.S.V.) Doplicher Marco (Azzurra Sandrigo), Bissacco Riccardo (Salvatronda)

Juniores Regionali
Malo 1908 – Olimpica Dossobuono 

La società Olimpica Dossobuono ha proposto reclamo tempestivo, preceduto da regolare preavviso, avverso la regolarità della gara del 27.10.2018 contro la società Malo. Lamenta che l’A., dopo aver ammonito il giocatore Zuccher Davide per la seconda volta, non lo ha espulso, come da regolamento e ha fatto riprendere il gioco con lo stesso giocatore in campo. Il gioco, secondo la reclamante, sarebbe stato ripreso per circa due minuti, prima che il direttore di gara, sollecitato dalla panchina, lo interrompesse nuovamente e provvedesse all’espulsione del giocatore. L’A., nel referto, riconosce l’errore, ma afferma che il gioco sarebbe ripreso per pochi secondi. Riferisce, altresì, l’A. che a fine gara, il dirigente della reclamante, Saccomani Flavio, si rifiutava di sottoscrivere i rapportini di gara, benché da me assicurato che avrei menzionato l’accaduto nel referto, persisteva nel rifiuto, affermando che non si fidava degli arbitri. Condizionava la sottoscrizione al fatto che io avessi cancellato l’espulsione e applicata l’ammonizione ad altro giocatore della, diverso dal n. 4 (Zuccher). La cosa sarebbe rimasta tra me e i due dirigenti. Al mio rifiuto, persisteva nella volontà di non sottoscrivere il rapportino.

Il G.S., rilevato che la ripresa del gioco in condizione d’irregolarità delle formazioni delle squadre costituisce per ciò solo errore che determinata l’irregolarità della gara, indipendente dal tempo trascorso tra la ripresa e la correzione dell’errore; -considerato che il comportamento del dirigente Saccomani Flavio, di per sé offensivo nei confronti dell’A., si connotà di particolare gravità, volta che condiziona l’adempimento dovuto della sottoscrizione dei rapportini ad un comportamento gravemente illecito da parte dell’A.;

tanto premesso il GS delibera di:

-non convalidare il risultato conseguito sul campo (Malo 1908 – Olimpica Dossobuono 4 a 1);

-di annullare la gara e disporne la ripetizione, mandando al CRV per quanto di competenza;

-di sanzionare il dirigente accompagnatore Saccomani Flavio con l’inibizione a tutto il 12 febbraio 2019.

Il provvedimento del GS lascia molto perplessi. Va chiarito innanzitutto che Zuccher è un giocatore dell’Olimpica Dossobuono. La gara era sul 3-1 per il Malo ed è finita 4-1. I due minuti incriminati in  cui il Dossobuono ha giocato in undici invece che in dieci,  traendone quindi un seppur modesto vantaggio (effettivamente ammessi sia dal direttore di gara che dai maladensi) non hanno cambiato l’esito della gara. Innanzitutto consideriamo ai limiti dell’immoralità il ricorso del Dossobuono (se sai di aver tratto un vantaggio perché chiedi che il risultato sia invalidato ??). Invece ci prendiamo la responsabilità di dire che il comportamento del dirigente Saccomani, quello sì di chiedere che venisse cancellata l’espulsione di Zuccher, è gravemente diseducativo e antisportivo. Soprattutto nei confronti dei suoi giocatori ragazzi di diciotto anni che dovrebbero assistere solo ad episodi di lealtà. Crediamo inoltre che di fronte ad un ricorso ben costruito il Malo possa vedersi restituire la vittoria. L’errore tecnico c’è stato ed è stato anche ammesso ma non ha influito sul risultato in nessuna maniera. Anzi avrebbe potuto agevolare solo la squadra ricorrente. In questo caso il GS dovrebbe anzi condannare il riprovevole comportamento di chi usa lo strumento del ricorso in maniera strumentale.

Nei sacri testi troviamo questo passaggio che evidentemente il GS ha ignorato: Tuttavia non sempre l’errore tecnico dell’arbitro, pur ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto, porta alla ripetizione dell’incontro: l’Organo giudicante dovrà valutarne l’effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara. Ad esempio non può dirsi che la mancata espulsione di un giocatore della squadra soccombente, ammonito per la seconda volta, con il risultato rimasto invariato sino alla fine dell’incontro, abbia influito sul risultato della gara: dell’errore dell’arbitro non può pertanto dolersi la società che ne è stata avvantaggiata, avendo potuto concludere l’incontro in undici anziché in dieci giocatori. (questo è il cosidetto principio dell’effettività)

Se il Malo presenterà ricorso (e stavolta è nel suo pieno e legittimo diritto farlo) non potrà che vedere accolte le sue lagnanze

 

 

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Federico Formisano