Redazionali

I provvedimenti del giudice regionale: Campodoro sanzionato

Non riusciamo a dar torto al giudice sportivo regionale che ha respinto il ricorso presentato dal Campodoro e gli ha inflitto una sanzione di 100 euro per aver presentato un ricorso contro il buon senso. 

L’Atletico Vi Est come da previsioni ha ricevuto per la mancata presentazione in campo una sanzione (maggiorata perchè non ha ritenuto di avvertire preventivamente) e un punto di penalizzazione.

Non riusciamo a dar torto al giudice sportivo regionale che ha respinto il ricorso presentato dal Campodoro e gli ha inflitto una sanzione di 100 euro per aver presentato un ricorso contro il buon senso. 

L’Atletico Vi Est come da previsioni ha ricevuto per la mancata presentazione in campo una sanzione (maggiorata perchè non ha ritenuto di avvertire preventivamente) e un punto di penalizzazione.

Eccellenza

Una giornata: Da Silveira Cezar Wesley (Cerea) Cisco Andrea, Zanin Riccardo (Leodari Vicenza Sbf) Mbengue Elhadji Masseri, Turra Filippo (Loreo), Carli Nicola, Bado Leonardo (Thermal Teolo) Pangrazio Nicolo (Ambrosiana) Otoo Ronnie Nii Odai (Bardolino 1946) Mattioli Leonardo (Cartigliano)

Promozione

Una giornata: Cervellin Marco (Schio) Marchioron Michele (Cerealdocks Camisano) Tadiotto Mariano (Longare Castegnero), Crestan Alessandro (Montecchio) Benetti Luca, Peruzzo Luca (Mussolente)Zerbaro Massimo (Nove Stefani) Vitacchio Giacomo (Azzurra Sandrigo), Zurlo Alberto (Godigese), Masiero Alberto (Virtus Cornedo)

Prima Categoria

gara del 5/ 3/2017 DUE STELLE A.S.D. – CAMPODORO LIMENA La società Campodoro Limena ha preannunciato reclamo, seguito dall’invio dei motivi nei termini prescritti, lamentando l’irregolarità della gara disputata contro la società Due Stelle in data 5.3.2017. Afferma la reclamante che, per un errore arbitrale riconosciuto, al 47º del IIº tempo, é stato espulso un giocatore della squadra avversaria. Si é trovata, così, a concludere il minuto mancante al termine della competizione in superiorità numerica col risultato sfavorevole di 3 a 1. L’errore arbitrale sarebbe idoneo, a detta della società Campodoro Limena, a invalidare la partita con conseguente ripetizione. il G.S. osserva:
-la proposizione di reclamo avverso la regolarità della gara é concedibile soltanto quando vi sia un interesse concreto ad ottenere, per tale via, una modifica del risultato conseguito sul campo;
-nell’ipotesi che ci occupa, la reclamante, all’epoca dell’espulsione del calciatore, é venuta a trovarsi nella posizione favorevole di vantaggio numerico, benché mancasse un solo minuto alla conclusione della gara, sfavorita nel risultato come sopra evidenziato;
-emerge all’evidenza che l’errore arbitrale non ha inciso in alcun modo sulle sorti della partita, se non in senso favorevole alla reclamante, benché il tempo a disposizione apparisse improbabilmente idoneo a modificare l’esito finale, se non in prospettiva meramente ipotetica e astratta;
-rilevato, quindi, che la reclamante non aveva interesse alcuno, agevolmente rilevabile da chiunque dotato di senso sportivo e logico;
-ritenuto, quindi, che il reclamo sia stato presentato con l’inaccettabile intento di sovvertire il risultato conseguito sul campo mediante captazione delle valutazioni del giudice sportivo con argomenti inaccettabili;
-ritenuto che tale comportamento inescusabile costituisca violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità contenuti nell’art. 1bis C.G.S.;
tanto premesso il G.S. delibera di:
-dichiarare inammissibile il ricorso;
-omologare il risultato conseguito sul campo Due Stelle – Campodoro Limena 3 a 1; -applicare alla società Campodoro Limena la sanzione dell’ammenda di euro 100,00; 

La decisione appare ineccepibile se non che l’ammenda appare troppo contenuta…(ff)

Atletico Vi Est – Lonigo Rilevato dal R.A. che l’Arbitro e la squadra ospitata non riuscivano a entrare nell’impianto sportivo in quanto i cancelli erano chiusi e la squadra ATLETICO VI EST non si presentava, effettuato il riconoscimento dei giocatori della squadra Lonigo e attesi i tempi regolamentari l’Arbitro lasciava l’impianto e la gara non aveva luogo;

il G.S. visti gli art. 53 NOIF e 15 CGS delibera di

– sanzionare la soc. ATLETICO VI EST con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato ATLETICO VI EST – LONIGO 0 – 3, nonchè con la penalizzazione di un punto in classifica.

– infliggere alla soc. ATLETICO VI EST l’ammenda di euro 250,00 per prima rinuncia nonchè euro 100,00 per violazione dell’art. 1 c.g.s. per non aver avvertito della propria intenzione di non prendere luogo alla gara in programma.

Effettivamente è difficile comprendere perché l’Atletico Vi Est non abbia provveduto ad avvertire che la gara non si sarebbe disputata evitando così al Lonigo e all’arbitro di effettuare un viaggio inutile e di rimanere due ore fuori dal cancello del campo in attesa.

tre giornate: Gardellin Nicolo (Masera) Zaggia Andrea (Masera)

Una giornata: Silvestrin Davide (Calcio Rubano) Bussolon Mattia, Toffanin Alessandro (Campodoro Limena) Cherobin Federico (Carmenta), Sarti Marco (Citta di Mira) Rezzadore Stefano (Isola Rizza) Beghin Filippo
(San Floriano) Calearo Davide (Sovizzo) Memedovski Almir (Union Ezzelina) Biliato Daniele (Union R.S.V.) Fishta Arens (Casaleone) Fornaro Federico (Legnarese Casone) Urbani Christian (Albaronco) Ceola Davide (Calcio Tezze), Bertapelle Luca (Cassola) Abazaj Renato, Tardivo Giulio (Castelgomberto Lux) Sarti Davide (Cologna Calcio), Santin Filippo (Galliera) Carniel Marco (Juventina Laghi)Meneguzzo Jacopo (Le Torri Bertesina) Sartore Giacomo (Pedemontana) Orsato Matteo (Pianezze) Civiero Federico, Durante Nicola (San Martino Luparense)Menini Filippo, Stenco Metis (Valdalpone Ronca), Cenci Davide (Zevio)

Sull'Autore

Federico Formisano