Gara del 11/ 1/2026 QUINTO VICENTINO – SAN LAZZARO SERENISSIMA
Il Giudice Sportivo:
– letto il referto della gara del 11.01.2026, dal quale si evince che al minuto 34 del primo tempo regolamentare, con il punteggio di 1-2 a favore della società A.S.D. SAN LAZZARO SERENISSIMA a seguito di uno scontro fortuito con un avversario, si rendeva necessario l’intervento dell’ambulanza per il giocatore numero 11 della società A.S.D. SAN LAZZARO SERENISSIMA, sig. BALDEH SANNAH. La squadra A.S.D. SAN LAZZARO SERENISSIMA decideva di non proseguire la gara, rilasciando una dichiarazione scritta, allegata al referto, con la quale comunicava di essere rimasta profondamente colpita dall’evento, in quanto il giocatore aveva perso i sensi ed era stato portato via in ambulanza;
– preso atto che, dal medesimo referto non si evince disponibilità alla sospensione definitiva della gara da parte della società A.S.D. QUINTO VICENTINO;
– ritenuto che il disagio emotivo dei calciatori della società A.S.D. SAN LAZZARO SERENISSIMA, per quanto umanamente comprensibile e condivisibile, non costituisce causa regolamentare di impossibilità a proseguire; l’evento in oggetto, infatti, non può essere interpretato come “forza maggiore”, perché la causa della sospensione (infortunio) è cessata e l’impossibilità a proseguire non è oggettiva, ma soggettiva e volontaria (seppure, come detto, del tutto condivisibile); dall’altra parte, la condotta degli avversari (che non hanno aderito alla richiesta di sospensione) nel caso di specie, seppur censurabile per mancanza di sportività, non consente di superare la suddetta conclusione;
DELIBERA
– di sanzionare la società A.S.D. SAN LAZZARO SERENISSIMA, ai sensi dell’art. 10, primo comma, CGS, con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società A.S.D. QUINTO VICENTINO;
– di non applicare, a fronte della delicatezza dell’evento accaduto e delle circostanze descritte in referto, ulteriori sanzioni alla società e ai suoi tesserati.
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