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Giudici delegazioni: Brendola vince a tavolino, respinto il ricorso del Treschè

Seconda Categoria Verona (C)

Brendola – Gazzolo  Esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc. ASD GAZZOLO ha fatto partecipare il calciatore El Jamri Youssef, attualmente non tesserato, si delibera di applicare ai danni della Soc. ASD GAZZOLO il disposto di cui al l’art.17 nº 1 e 5 del C.G.S. ovvero:  – perdita della gara con il risultato di 3-0;  – squalifica di una giornata in capo al giocatore EL JAMRI YOUSSEF;  – inibizione sino al 27 febbraio al DRA sig. VALLE PAOLO;  – ammenda di € 50,00 alla soc. ASD GAZZOLO;  – 1 punto di penalizzazione alla società ASD GAZZOLO;

Una giornata: Fiorio Mattia (Illasi), Corradi Manuel (Montorio), Rizzin Daniel (Sporting Badia Calavena)        El Jamri Youssef (Gazzolo), Repele Nicola (Altavalle del Chiampo)

Seconda Categoria Vicenza (E,F)

Due giornate: Zenere Nicola (Bassan Team Motta), Merlo Massimo (Quinto Vicentino)  Conca Antonio (San Francesco Ariston), Di Muni Giovanni (Union Olmo Creazzo)

Una giornata: Zanuso Alessandro (Altavilla Calcio)    Benetti Luca e  Radossi Giovanni (B.P.93)  Scalco Filippo (Grumolo), Barbieri Carlo, Locritani Maurizio (Dueville)  Baggio Nicola (Fides San Pietro In Gu)  Zaltron Filippo (Giavenale), Scattolaro Daniel (Lakota Perlena)  Dal Balcon Alex (Monte Di Malo)    Baccarin Tommaso (S.Paolo)  Carta Giacomo e Mattiello Giancarlo (San Francesco Ariston)

Seconda Categoria Bassano (G)

Due giornate: Tavernaro Sebastiano (Arten)    Stangherlin Cristian (Eagles Pedemontana)

Una giornata: Da Rugna Mattia (Automalacarne Lamonese), Palliotto Alessandro (Castion)  Marostica Stefano (Fellette), D Agnolo Samuele e Volpato Guglielmo (Team Ca Ba Marchesane)

Seconda Categoria Padova (M)

Una giornata: Zambotto Cristian (Montagnana), Babetto Francesco (Giarre)  Afif Abdelghani (Santelenese)

Terza Categoria Vicenza

S.Tomio A.S.D. – Tresche Conca A.S.D. 

Preso atto del ricorso con il quale la Società TRESCHE CONCA sostiene che la regolarità della gara in oggetto sia stata alterata dal comportamento dei sostenitori della società ospitante, i quali, con lanci di oggetti (nello specifico lattine di birra), avrebbero colpito alla testa un calciatore della società ospite, successivamente sostituito e trasportato al Pronto Soccorso, chiedendo conseguentemente la non omologazione del risultato ottenuto in campo, il G.S. deve svolgere le seguenti considerazioni:

– il fatto in sé costituisce un episodio di gravità tale da alterare potenzialmente il regolare svolgimento della gara ed il suo risultato, come previsto dall’Art. 17 comma 1 del C.G.S. “Sanzioni inerenti alla disputa delle Gare” che recita testualmente “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 […]”. Tale fattispecie rientrerebbe, dunque, all’interno del summenzionato dettato, anche per la responsabilità oggettiva riconducibile ai sostenitori della società che si presume colpevole, come previsto dal combinato disposto degli Art.4 comma 2 e 1bis comma 5 del C.G.S.;

– La condotta del pubblico di casa durante la gara, come si evince dal referto arbitrale, è tale da ipotizzare che il lancio incriminato sia stato effettuato dagli stessi. Tale prova, necessaria al fine dell’accoglimento del ricorso in oggetto, ai sensi dell’Art.35 del C.G.S., non è presente agli atti. Il rapporto arbitrale, infatti, specifica che il Direttore di gara, non ha potuto vedere il momento in cui il calciatore della Società ospitante, Sig. Robaj, è stato colpito. Interpellato per fornire chiarimenti, lo stesso Direttore di gara ha riferito di poter solo ipotizzare, sulla base di quanto riferito dai Dirigenti del Tresche Conca, che l’infortunio è stato causato dal lancio di una lattina di birra alla testa del loro Calciatore.

– Il G.S., non esistendo prova certa, non può assumere provvedimenti sull’ episodio in questione basando la propria valutazione sulla base di dichiarazioni provenienti unilateralmente dai Dirigenti di una società.

– Il G.S., pur disapprovando totalmente la condotta violenta, essendoci, allo stato, solo la dimostrazione di disordini creati dalla società ospitante – sanzionata con proporzionata ammenda (Il Santomio è stato multato con 200 euro) – ma non anche la dimostrazione che gli stessi siano gli autori del lancio incriminato, P.Q.M. delibera di respingere il ricorso del TRESCHE CONCA, non disponendo di incamerare la tassa del reclamo, in quanto risulta che il ricorso in oggetto sia stato presentato sulla base di circostanze che verosimilmente, in casi analoghi supportati da diversa prova, avrebbe potuto essere accolto.  .

La decisione del GS può essere giustificata per il fatto che non è stata acquisita la prova certa che a lanciare la lattina di birra sia stato un tifoso del Santomio.  Lascia un po’ perplessi il non aver imputato la tassa reclamo con una motivazione abbastanza capziosa ( in quanto risulta che il ricorso in oggetto sia stato presentato sulla base di circostanze che verosimilmente, in casi analoghi supportati da diversa prova, avrebbe potuto essere accolto) che lascia ritenere che il Gs abbia voluto dare una botta al cerchio e una alla botte.

Una giornata: Romio Alberto (Grancona), Covallero Alberto e  Gasparini Luca (Newteam Ss. Trinita) Meggiolaro Filippo e    Rinaldi Lorenzo (Bissarese)

Terza Categoria Bassano

Due giornate: Guidolin Leonardo (Cogitana), Sartori Giovanni (Longa)

Una giornata: Dal Santo Manuel (Dakota) Della Valentina Jacopo (Juventina Ed. Polaris)

Terza Categoria Padova

Due giornate: Gandrabur Ion (Polisportiva Pedezzi)

Una giornata: Martini Andrea (Polisportiva Pedezzi)  Tognato Filippo (Gazzo)  Gaetani Matteo (Campodorese Calcio), Grigoletto Marco (Justinense)

Sull'Autore

Federico Formisano