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Stop alle scuole calcio e alla terza categoria; seconda categoria in dubbio.

Salvo il calcio dilettantistico fino alla Seconda Categoria, sospensione invece delle partite delle scuole calcio e dell’attività di base, che potrà essere svolta solo con allenamenti con distanziamento e senza fasi agonistiche: è quanto si evince dall’ultima bozza del Dpcm che il Premier Giuseppe Conte sta per firmare.

Nel testo si specifica che “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di interesse regionali e nazionali”, mentre “l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non per gare e competizioni”. Restano sospese tutte le attività amatoriali, per quanto riguarda il calcio per esempio il livello regionale arriva in alcuni territori alla Prima categoria e in altri alla Seconda, quindi vengono fermate tutte le gare della Terza Categoria e in alcune regioni della Seconda. Tutto confermato invece per quanto riguarda la presenza di pubblico negli impianti sportivi, col 15% delle capienze fino al tetto massimo di mille spettatori per gli impianti all’aperto e 200 per quelli al chiuso, ma c’è la possibilità per le Regioni e le Province autonome, d’intesa col Ministero della Salute, di un diverso numero massimo di spettatori per eventi e competizioni non all’aperto purché non si superi il 15% della capienza. Ovviamente in alcune regioni, come la Lombardia, valgono le norme restrittive già emanate nei giorni scorsi. (Dalla Gazzetta dello Sport)
Nel Veneto la seconda categoria è regionale ma viene gestita dai comitati provinciali. Dai pareri raccolti l’organizzazione nel Veneto è regionale quindi la seconda categoria dovrebbe proseguire.  Per quanto riguarda il settore giovanile si possono fare gli allenamenti ma sono sospese le partite.  Ricordiamo che gli Juniores non sono considerati campionato Giovanile
Domani ne sapremo qualcosa di più

Questa è la Bozza del DPCM che al momento non è ufficiale:

e)  sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali; (PROPOSTA SPORT)

f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’ art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; (PROPOSTA SPORT di mantenere attuale testo)

g)lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni.. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale; (PROPOSTA SPORT);

Sull'Autore

Federico Formisano