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Domani i verdetti sui ricorsi, ma come evitare di incorrere in errori???

Scritto da Federico Formisano

Domani si conoscerà la situazione dei ricorsi presentati dal San Tomio e dal San Lazzaro  in merito alle gare  con l’Orsiana  e  con il Grancona che avrebbero utilizzato giocatori squalificati alla fine della scorsa stagione (Vasic e Berko i due giocatori  squalificati a maggio 2022).

Intanto ci giunge notizia che un’altra società di seconda categoria del girone F (l’Altavalle del Chiampo) potrebbe essere incorsa in un errore analogo nella gara disputata e vinta con l’Isola Castelnovo.

Ricordiamo che:

  • Non è previsto il provvedimento in automatico del G.S. che quindi deve attendere il ricorso della società coinvolta.  In passato il G.S. al momento di riportare un ammonizione o una nuova squalifica poteva accorgersi della squalifica non scontata, ma oggi da informazioni assunte ( e da verificare) questa procedura d’ufficio non è più prevista.

giudice

  • il ricorso ha tempi ben scanditi dal regolamento: Un ricorso al giudice sportivo di 1° grado deve essere preannunciato al giudice sportivo ed alla controparte unitamente al versamento del contributo previsto dall’art. 67 CGS, entro le ore 24 del giorno successivo a quello della disputa della gara.
  • Le squalifiche vanno scontate in campionato se il provvedimento è arrivato per una gara di campionato; vanno scontate in Coppa se è stato determinato da espulsione o somma di ammonizione in una gara di Coppa
  • Le squalifiche vanno scontate anche se si tratta di campionati diversi (es. Terza categoria / Seconda categoria) e anche se il giocatore ha cambiato squadra (esempio: il Vicenza fa scontare le 4 giornate prese da Ronaldo quando era un giocatore del Padova)
  • Se un giocatore è stato utilizzato anche se squalificato e il giudice sportivo non ha assunto d’ufficio il provvedimento di perdita della gara, né la squadra avversaria ha presentato ricorso nei termini previsti, la società è tenuta a non farlo giocare nella prossima giornata perché in caso di ricorso la squalifica non risulterebbe scontata.

A margine di queste considerazioni due riflessioni:

  • l’utilizzo di un giocatore squalificato dovrebbe essere rilevato automaticamente al momento di compilare la lista (ma attualmente e lo verifichiamo ogni domenica sui campi) sono pochissime le società che compilano le distinte in automatico.  Su questo si imporrebbe secondo noi un accelerazione da parte della Federazione iniziando con l’obbligo dalle categorie più elevate (Eccellenza, Promozione, Prima categoria)
  • La Federazione dovrebbe ripristinare la buona abitudine di una volta quando le squalifiche ancora da scontare venivano riportate nel Comunicato precedente alla prima giornata del nuovo campionato.

In calce pubblichiamo quante richiamato dal Crv della Figc sul comunicato della settimana scorsa

Art. 19 Esecuzione delle sanzioni

1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.
2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l’adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento di sospensione cautelare.

3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione.

4. Le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

5. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali nonché per le gare di spareggiopromozione previste dall’art. 49, comma 1, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’organo di giustizia sportiva.

6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni.


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Federico Formisano