Dalla Federazione EVIDENZA

I Giudici Sportivi hanno deciso: una strage di partite perse!!!

giudice
Scritto da Federico Formisano

Trissino- Tezze: sconfitta a tavolino per il Tezze ( e -1 in classifica)

La società Calcio Trissino ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 18.9.2022 contro la società Calcio Tezze, lamentando l’irregolare posizione del giocatore Ferrari Marco, che non avrebbe scontato la squalifica inflittagli con C. U. n. 104 del 18.5.2022. Arreda il ricorso con adeguati mezzi di prova.
La reclamata ha inviato osservazioni, con le quali :

eccepisce l’irritualità del reclamo, perché non preceduto dal prescritto preannuncio;

sostiene, nel merito, che il giocatore, ricevuta la squalifica nel campionato Juniores, deve scontarla nell’omologo campionato, avendone l’età, perché nato il 29.9.2002. La prima competizione in detto campionato (juniores provinciale) che ha in calendario la prima partita per il giorno 1.10.2022.

Sulle eccezioni della reclamata, il GS osserva:

l’eccezione d’inammissibilità é infondata. Nessuna norma vieta che sia proposto necessariamente il preannuncio, quando la parte introduca immediatamente il reclamo nel termine previsto per il preannuncio né la reclamata ha interesse a eccepirlo, ritraendo, anzi, vantaggio dall’apprendere tempestivamente le ragioni della doglianza. Il preannuncio ha la funzione di mantenere in sospeso l’esito della competizione, prodotto, come nel caso, dalla proposizione diretta del reclamo (rectius dei motivi del reclamo).

anche l’eccezione nel merito deve essere disattesa. La reclamata richiama la giurisprudenza, condivisibile, sulla dinamica delle squalifiche, che devono essere scontate nello stesso o omologo campionato, in cui sono state comminate. Tuttavia deve evidenziarsi che l’impiego del giocatore nel campionato provinciale juniores, essendo nato nel 2002, é consentito soltanto nella posizione non ordinaria di fuori quota, quindi nella posizione d’integrazione della rosa propria della competizione. Fatto che comporterebbe la conseguenza
incoerente che la società mai lo impieghi come fuori quota, trattandosi di facoltà consentita in via di eccezione, così vanificando l’effettività della sanzione.

P.Q.M. il GS delibera di:

non omologare il risultato conseguito sul campo Calcio Trissino Calcio Tezze 1 a 1;

sanzionare la società Calcio Tezze con la perdita della gara col punteggio Calcio Trissino Calcio Tezze 0 a 3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 50,00;

La classifica del girone B di Promozione cambia conseguentemente: il Tezze perde il punto acquisito sul campo ed è gravato da un punto di penalizzazione, il Chiampo acquisisce due punti in più

Classifica: Marosticense, Sarcedo, Trissino, Valbrenta, Caldogno,   4,  Malo, Montebello, Rivereel, Longare, Chiampo 3, Tezze 2, Marola 1, Monteviale 0

Analogamente il GS regionale ha deciso per la sconfitta a tavolino del Team Santa Lucia ( campionato di Promozione girone A, gara con l’Isola Rizza) del Fontane (campionato di Prima Categoria, gara con il Sant’Elena) e dell’Olimpica Dossobuono  (campionato di Prima Categoria, gara con la Scaligera)

Grancona – San Lazzaro : sconfitta a tavolino per il  Grancona


Il Giudice Sportivo:

letto il ricorso presentato dalla società S. LAZZARO SERENISSIMA del 18.09.22, campionato di seconda categoria, girone E;

constatato che il ricorso è stato notificato a codesto Giudice ed alla controparte a mezzo posta elettronica certificata in data 19.09.2022 e che, pertanto, deve intendersi rispettato il disposto di cui all’art. 67, comma 1,
che non sono pervenute memorie, da parte delle due società, entro il termine di cui all’art. 67, comma 7, C.G.S.;
constatato che il ricorso non è stato sottoscritto dalla parte o da suo procuratore, come previsto dall’art. 49, comma 4, e tale irregolarità non è stata sanata entro il momento di trattenimento in decisione, ai sensi dell’art. 49, comma 7, C.G.S.;

che, pertanto, il ricorso deve ritenersi inammissibile;

che, tuttavia, il Giudice Sportivo può pronunciarsi sulla questione d’ufficio, ai sensi degli artt. 65, comma 1, lett. d) e 66, comma 1, lett. a); art. 10, commi 1 e 6 lett. a), C.G.S.; delibera di:

rigettare il ricorso della società S. LAZZARO SERENISSIMA, con ordine di incamerare la tassa versata;

sanzionare la società ASD A.C. GRANCONA 1969 con la sconfitta per 03;


La classifica del girone E di Seconda Categoria  cambia conseguentemente

Classifica: Real Brogliano, Lonigo 6, San Vitale, Castelgomberto, San Lazzaro, Telemar, 4,  Grancona, Bissarese 3,  Locara 2, Barbarano, La Contea 1, 7 Mulini, Riviera Berica, Union Olmo Creazzo 0

 

Altavalle – Isola Castelnovo : sconfitta a tavolino per l’Altavalle

letto il ricorso presentato dalla società ASD ISOLA CALSTELNOVO del 21.09.22, preannunciato in data 20.09.22, campionato di seconda categoria, girone F, relativo alla gara del 18.09.2022;
constatato che il preannuncio di ricorso è stato notificato a codesto Giudice ed alla controparte a mezzo posta elettronica certificata nelle date suindicate, poichè il ricorso deve essere preannunciato “entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara”; il giorno feriale successivo alla gara era, infatti, il 19.09.2022;

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba intendersi inammissibile,

rilevato che codesto Giudice può comunque pronunciarsi sulla questione d’ufficio…

che dai documenti ufficiali di gara risulta che la società ASD ALTAVALLE DEL CHIAMPO ha utilizzato durante la partita i signori Dalla Pozza Nicola, Steccanella Antony, Vuksani Lodoviko; i calciatori predetti risultano essere stati squalificati con provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 52 del 18/05/2022;

letta la comunicazione della società ASD ALTAVALLE DEL CHIAMPO del 26.09.2022;

ritenuto che non possa trovare accoglimento l’assunto della società ASD ALTAVALLE DEL CHIAMPO, secondo cui, avendo la società cambiato categoria rispetto alla scorsa stagione, le squalifiche andrebbero scontate nel campionato in cui sono maturate;

rigettare il ricorso della società ASD ISOLA CASTELNOVO in quanto inammissibile, con ordine di incamerare la tassa versata;

non omologare il risultato e sanzionare la società ASD ALTAVALLE DEL CHIAMPO con la sconfitta per 03

 

Orsiana – San Tomio : sconfitta a tavolino per l’Orsiana

Il Giudice Sportivo:
letto il ricorso presentato dalla società US Calcio San Tomio ASD del 18.09.22, campionato di seconda categoria, girone F;

constatato che il ricorso è stato notificato a codesto Giudice ed alla controparte a mezzo posta elettronica certificata nella data suindicata;

che dai documenti ufficiali di gara risulta che la società USD Orsiana ha utilizzato durante la partita il signor Aleksandar Vasic; il calciatore predetto risulta essere stato squalificato con provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 52 del 18/05/2022;

in data 22.09.2022 USD Orsiana depositava memoria tramite comunicazione PEC con indicazioni di circostanze asseritamente attenuanti rispetto alla propria condotta, riconoscendo di aver schierato, seppur per errore, il signor Vasic e che lo stesso era effettivamente squalificato;  delibera di:

accogliere il ricorso della società US Calcio San Tomio ASD;

di non omologare il risultato finale e di sanzionare la società USD Orsiana con la sconfitta per 03

La classifica del girone F di Seconda Categoria  cambia conseguentemente

Classifica: 7 Comuni, Torre 6, Isola, San Tomio, Zanè 4, San Vito, Silva Marano, Molina, New Team, Valli 3.  Novoledo, 1, Altavalle,  Concordia, Orsiana 0

 

Nova gens – Coelsanus di Coppa “Anni” : Ricorso della Nova Gens respinto; il Coelsanus è semifinalista di Coppa


Il Giudice Sportivo:

letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. NOVA GENS in data 16.09.2022, con riferimento alla gara disputata contro la società A.S.D. COELSANUS in data 15.09.2022, coppa 3 categoria, girone B;

constatato che il ricorso non è stato sottoscritto dalla parte o da suo procuratore…

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba ritenersi inammissibile;

considerato, tuttavia, il Giudice Sportivo può pronunciarsi sulla questione d’ufficio …

constatato che dai documenti ufficiali di gara risulta che la società A.S.D. COELSANUS ha utilizzato per l’intera partita il signor Filippo Valentini , nato il 23.09.1998, indicato in distinta con il numero 2; il giocatore risulta essere stato squalificato per una gara, nel Trofeo Regione Veneto II categoria, con provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale Regionale n. 33 del 06/10/2021;
dato atto che la società A.S.D. NOVA GENS ha fatto pervenire memoria in data 26.09.2022, nella quale evidenziava che la squalifica era stata comminata relativamente al Trofeo Regione Veneto II categoria, mentre la partita in questione riguardava il Memorial G. Anni di terza categoria;
considerato che l’art. 19, comma 6, C.G.S., prevede che le “sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”;

ritenuto che il Memorial G. Anni, di carattere provinciale, riservato alle squadre di III categoria, costituisca gara diversa dalla Coppa Regione Veneto; le due competizioni non si pongono in continuità l’una con l’altra ed appaiono distinte

Il ricorso è rigettato e la gara è omologata!!

Sull'Autore

Federico Formisano