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Sconfitta a tavolino per il Thiene ed il Valdastico; Poleo torna in testa alla classifica

Scritto da Federico Formisano

Thiene- Poleo

Il Giudice Sportivo ha rilevato (non su reclamo della controparte) che durante la gara Thiene – Poleo (vittoria per 3-0 dei rossoneri di casa)  la società Thiene 1908, effettuando un cambio, è rimasta senza atleta 2002 per la durata di 3 minuti.
Il Giudice Sportivo  pertanto ha deliberato quanto segue :

non omologare il risultato acquisito in campo (Thiene 1098Poleo Aste 30);

sanzionare la società Thiene 1908 con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 03;

Immagine di Thiene – Poleo

La nuova Classifica: Poleo 17, Alto Astico 16,  Giavenale 13,  Sovizzo,   Illasi 12,  Valdalpone , Valdagno, Summania 10, Valtramigna, Thiene,   7, Azzurra Maglio, Montecchio Sp, Brendola 5,  Alte 3.

Monte di Malo- Valdastico

Il Giudice Sportivo:
letti il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto della gara in oggetto, disputata il 23.10.2022, nei quali il direttore di gara dà atto che: al 28º minuto del primo tempo, dopo la concessione di calcio di rigore contro gli ospiti, il capitano della società A.C.D. Valdastico Costa Barausse, n. 4, sig. Traore Sekou Hamidou, dopo essere stato ammonito, protestava contro l’arbitro, lo offendeva, lo accusava di razzismo e gli mostrava le parti intime; a seguito dell’episodio, ogni volta in cui l’arbitro fischiava un fallo di gioco contro la società A.C.D. Valdastico Costa Barausse, i giocatori della predetta società circondavano l’arbitro protestando vivacemente, creando un clima intimidatorio, nonostante gli inviti dei propri dirigenti a mantenere la calma; al 39º minuto del primo tempo, dopo il fischio di un fallo contro la società ospite, l’arbitro veniva nuovamente circondato dai calciatori della stessa A.C.D. Valdastico Costa Barausse ed in quel frangente il n. 5, sig. Ramon Aderele, dopo essere stato ammonito per proteste, offendeva l’arbitro e lo accusava di razzismo; il giocatore incitava i compagni ad andarsene, accusando il direttore di gara di incapacità e di razzismo, e veniva espulso; altri giocatori della A.C.D. Valdastico Costa Barausse, non identificati, ribadivano le accuse di razzismo. A fronte dell’ingestibilità della gara l’arbitro decideva di sospenderla definitivamente;

letta l’integrazione di rapporto del 27.10.2022, richiesta da codesto Giudice al direttore di gara, nella quale lo stesso ribadiva l’impossibilità di proseguire la gara ed evidenziava il pericolo per l’incolumità dello stesso arbitro e dei giocatori in campo, a fronte del clima presente;

lette le note fatte pervenire dalla società A.C.D. Valdastico Barausse in data 28.10.2022, nelle quali il dirigente accompagnatore evidenziava che uno dei commissari presenti alla gara avrebbe riferito allo stesso che il direttore di gara avrebbe fatto un sacrificio a presenziare alla gara, in quanto infortunato ad una gamba; il dirigente riferiva, altresì, che l’arbitro non avrebbe fatto il riscaldamento e avrebbe controllato solo la porta vicina agli spogliatoi;

lette le note fatte pervenire dalla società Monte di Malo il 31.10.2022, nelle quali la società confermava la versione dei fatti riportata dall’arbitro in referto;

ritenuto che quanto riportato dal direttore di gara, ed in particolare la segnalata ingestibilità della gara a fronte del continuo accerchiamento, con relativa intimidazione, da parte dei giocatori della società n. 5, A.C.D. Valdastico Costa Barausse, integri la fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, CGS, trattandosi di fatti che hanno impedito la regolare effettuazione della gara;

ritenuto che le note fatte pervenire dalla società ospite, con le quali la stessa parrebbe (senza evidenziarlo espressamente) addurre l’infortunio dell’arbitro quale reale motivazione della sospensione della gara, non possano essere accolte, non essendoci agli atti alcun elemento che deponga in tal senso (anzi, la memoria della società avversaria conferma la versione dell’arbitro); ricordato, peraltro, che, ai sensi dell‘art. 61 CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;

delibera di sanzionare la società A.C.D. Valdastico Costa Barausse, ai sensi degli art. 6, co. 2, e art. 10, co. 1, CGS, con la perdita della gara con il punteggio di 03;

La nuova classifica:  Toniolo 19,  Coelsanus 18 , Monte di Malo  16,  Valdastico 13, Kennedy 12, Ponte dei Nori, Nova Gens 11, Recoaro  9,  Bassan Team Motta, Cresole  7, Berton Bolzano, Treschè Conca,  6, Pedemontana  3, Lugo 1

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Federico Formisano