EVIDENZA

Le novità del Dpcm

Scritto da Federico Formisano

Si prosegue senza scossoni almeno per il mondo del calcio dilettantistico

Questa la tabella predisposta dall’Ansa che riassume i provvedimenti del Decreto

Qui il link per consultare il Dpcm: file:///C:/Users/UTENTE/AppData/Local/Temp/dPCM-13-ottobre-2020.pdf

L’articolo che interessa il mondo dei dilettanti è l’art. 12 ai punto f e  g)  che qui trascriviamo

f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo;

Lega Nazionale Dilettanti

Con l’entrata in vigore del DPCM del 13 ottobre 2020 viene consentita la presenza del pubblico negli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.
La presenza del pubblico è ovviamente subordinata al rispetto di tutte le misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. Restano quindi obbligatori i requisiti previsti in ordine alla prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
Le Regioni e le Province Autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive indoor, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Le disposizioni contenute nel DPCM si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

“Come LND siamo soddisfatti del risultato ottenuto – ha commentato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo SibiliaAvevamo evidenziato, nelle sedi opportune, le conseguenze letali in caso di un nuovo stop del calcio dilettantistico. Senza dimenticare la possibilità, seppur sempre in misura ridotta, di aprire i nostri incontri al pubblico: si tratta di un altro elemento fondamentale per la sopravvivenza delle nostre società”.

 

 

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Federico Formisano