Terza Categoria

Pesanti provvedimenti disciplinari al Lions per il caso razzismo

giudice
Scritto da Federico Formisano

gara del 11/10/2026 LIONS ALTO CHIAMPO – JUNIOR MONTICELLO

Il Giudice Sportivo:
– letto il referto arbitrale della gara del 11.10.2026 tra le società LIONS ALTO CHIAMPO e JUNIOR MONTICELLO, dal quale si evince che al 22 minuto del primo tempo l’arbitro espelleva il calciatore della società
LIONS ALTO CHIAMPO, sig. REPELE NICOLA, per aver insultato il calciatore della società JUNIOR MONTICELLO, sig. Sare Inoussa, apostrofandolo con un’espressione razzista; (come riferito da dirigenti della Junior Monticello lo avrebbe definito “Scimmia” in più di un occasione NDR)
– rilevato che la condotta tenuta dal predetto calciatore integra un comportamento discriminatorio per ragioni di razza o origine etnica, come previsto dall’art. 28 CGS FIGC;
– rilevato altresì che, al termine della gara, alcuni sostenitori della società LIONS ALTO CHIAMPO indirizzavano ai calciatori della società JUNIOR MONTICELLO urla di scherno di tenore razzista e che numerosi sostenitori
della medesima società assumevano atteggiamenti intimidatori e minacciosi nei confronti dell’allenatore ospite, avvicinandosi alla recinzione fino a trovarsi faccia a faccia con lo stesso;
– considerato che il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova e fa piena fede circa i fatti e i comportamenti ivi descritti;
– rilevato che l’art. 28, comma 2, CGS prevede per il calciatore che pone in essere una condotta discriminatoria la sanzione minima della squalifica per dieci giornate di gara;
– rilevato che gli artt. 25 e 28 CGS sanciscono la responsabilità delle società per i comportamenti intimidatori e discriminatori posti in essere dai propri sostenitori, imponendo l’adozione delle relative sanzioni disciplinari;
– valutata la particolare gravità dei fatti accertati, in quanto incidenti sui principi di uguaglianza, non discriminazione e lealtà sportiva cui si ispira l’ordinamento federale;

DELIBERA
-di squalificare il calciatore della società LIONS ALTO CHIAMPO, sig. REPELE NICOLA, per n. 10 (dieci) giornate ai sensi dell’art. 28 CGS, per avere rivolto ad un avversario un’espressione di chiaro contenuto
razzista;

-di sanzionare la società LIONS ALTO CHIAMPO con l’ammenda di Euro 150,00 ai sensi dell’art. 25 CGS per il comportamento offensivo, minaccioso ed intimidatorio dei propri sostenitori nei confronti dell’allenatore della
società avversaria;

-di sanzionare la società LIONS ALTO CHIAMPO, ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS in relazione all’art. 8, comma 1, lett. d), CGS, con l’obbligo di disputare n. 2 (due) gare interne a porte chiuse, a decorrere dalla prima
gara interna utile, per i comportamenti discriminatori posti in essere dai propri sostenitori all’indirizzo dei calciatori della società avversaria;
-di trasmettere copia della presente decisione agli organi competenti per ogni eventuale ulteriore valutazione in ordine ai fatti di discriminazione accertati.

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Federico Formisano

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